Domanda : Spett.le Ente, con la presente si pongono le seguenti richieste di chiarimento: 1. Relativamente ai lotti 15, 16, 17, 18, 19 e 20, si chiede di confermare che il requisito di ritagliabilità "almeno da 5 mm a 70 mm" debba essere interpretato quale requisito meramente indicativo e non vincolante e che pertanto possano essere offerte tutte le misure di ritagliabilità disponibili nelle gamme dei fabbricanti, anche qualora inferiori ai 70 mm indicati nel Capitolato. Tale interpretazione risulta coerente con quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017, Allegato 11, art. 1, comma 4, che riconosce la necessità di garantire al paziente l'accesso al dispositivo più appropriato alle proprie caratteristiche cliniche e anatomiche attraverso la valutazione del medico prescrittore. La disponibilità di gamme dimensionali estese rappresenta infatti un elemento essenziale nella gestione delle stomie complesse, retratte, introflesse o associate a profili addominali irregolari, consentendo una maggiore personalizzazione del trattamento e una migliore aderenza ai principi di appropriatezza prescrittiva richiamati dal Capitolato. Si ritiene inoltre che tale interpretazione sia conforme ai principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e favor partecipationis sanciti dal D.Lgs. 36/2023, favorendo la più ampia partecipazione degli operatori economici e l'accesso a soluzioni tecnologicamente equivalenti o migliorative rispetto ai requisiti minimi richiesti. 2. Relativamente ai lotti 9, 10, 11, 12, 13, 14, si chiede di confermare che il requisito di ritagliabilità "almeno da 5 mm a 70 mm" debba essere interpretato quale requisito meramente indicativo e non vincolante e che pertanto possano essere offerte tutte le misure di ritagliabilità disponibili nelle gamme dei fabbricanti, anche qualora inferiori ai 70 mm indicati nel Capitolato. Tale interpretazione risulta coerente con quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017, Allegato 11, art. 1, comma 4, che riconosce la necessità di garantire al paziente l'accesso al dispositivo più appropriato alle proprie caratteristiche cliniche e anatomiche attraverso la valutazione del medico prescrittore. La disponibilità di gamme dimensionali estese rappresenta infatti un elemento essenziale nella gestione delle stomie complesse, retratte, introflesse o associate a profili addominali irregolari, consentendo una maggiore personalizzazione del trattamento e una migliore aderenza ai principi di appropriatezza prescrittiva richiamati dal Capitolato. Si ritiene inoltre che tale interpretazione sia conforme ai principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e favor partecipationis sanciti dal D.Lgs. 36/2023, favorendo la più ampia partecipazione degli operatori economici e l'accesso a soluzioni tecnologicamente equivalenti o migliorative rispetto ai requisiti minimi richiesti. 3. Relativamente ai lotti 27, 28, 29, 30, 31 e 32, si chiede di confermare che il requisito di ritagliabilità "almeno da 5 mm a 70 mm" debba essere interpretato quale requisito meramente indicativo e non vincolante e che pertanto possano essere offerte tutte le misure di ritagliabilità disponibili nelle gamme dei fabbricanti, anche qualora inferiori ai 70 mm indicati nel Capitolato. Tale interpretazione risulta coerente con quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017, Allegato 11, art. 1, comma 4, che riconosce la necessità di garantire al paziente l'accesso al dispositivo più appropriato alle proprie caratteristiche cliniche e anatomiche attraverso la valutazione del medico prescrittore. La disponibilità di gamme dimensionali estese rappresenta infatti un elemento essenziale nella gestione delle stomie complesse, retratte, introflesse o associate a profili addominali irregolari, consentendo una maggiore personalizzazione del trattamento e una migliore aderenza ai principi di appropriatezza prescrittiva richiamati dal Capitolato. Si ritiene inoltre che tale interpretazione sia conforme ai principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e favor partecipationis sanciti dal D.Lgs. 36/2023, favorendo la più ampia partecipazione degli operatori economici e l'accesso a soluzioni tecnologicamente equivalenti o migliorative rispetto ai requisiti minimi richiesti. 4. Relativamente ai lotti 25 e 26, si chiede di confermare che il requisito di ritagliabilità "almeno da 5 mm a 70 mm" debba essere interpretato quale requisito meramente indicativo e non vincolante e che pertanto possano essere offerte tutte le misure di ritagliabilità disponibili nelle gamme dei fabbricanti, anche qualora inferiori ai 70 mm indicati nel Capitolato. Tale interpretazione risulta coerente con quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017, Allegato 11, art. 1, comma 4, che riconosce la necessità di garantire al paziente l'accesso al dispositivo più appropriato alle proprie caratteristiche cliniche e anatomiche attraverso la valutazione del medico prescrittore. La disponibilità di gamme dimensionali estese rappresenta infatti un elemento essenziale nella gestione delle stomie complesse, retratte, introflesse o associate a profili addominali irregolari, consentendo una maggiore personalizzazione del trattamento e una migliore aderenza ai principi di appropriatezza prescrittiva richiamati dal Capitolato. Si ritiene inoltre che tale interpretazione sia conforme ai principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e favor partecipationis sanciti dal D.Lgs. 36/2023, favorendo la più ampia partecipazione degli operatori economici e l'accesso a soluzioni tecnologicamente equivalenti o migliorative rispetto ai requisiti minimi richiesti.
Risposta : Risposta quesito 1-2-3-4: Si conferma che sia già previsto un range sufficientemente ampio che soddisfa la maggior parte del fabbisogno , quindi si conferma quanto previsto da capitolato.