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Dati del bando

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER IL COLLOCAMENTO DELLA POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE (R.S.M.O.) PER LA POLIZIA LOCALE E I DIRIGENTI DEL COMUNE DI BOLOGNA - PERIODO: 31.12.2026 – 31.12.2028
Ente appaltanteCOMUNE DI BOLOGNA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto1.218.661,66 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema12/10/2026
Termine richiesta chiarimenti29/10/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte10/11/2026 18:00
Apertura busta amministrativa11/11/2026 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
Responsabile del procedimentoPepe Pompilia

Allegati

Referenti

Diana Iacopo Luca

telefono: 0512194799

Ramazza Maria Gabriella

telefono: 0512193024

Lo Vato Andrea

telefono: 339 5708569

Stilo Francesco Andrea

telefono: 0512194195

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1 — POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE

CIG: BD4872B8C6
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI523639-26

Ultimo aggiornamento: 30/10/2026 13:01

Domanda : 1) All’art. 3.1 “DURATA” del Disciplinare si legge: “Al fine di garantire la continuità essenziale del servizio sanitario integrativo per i dipendenti, sia in caso di naturale scadenza del contratto sia nell'eventualità di un recesso anticipato, la Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di richiedere la proroga tecnica temporanea del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, alle medesime condizioni contrattuali in vigore.”. Si chiede cortese conferma che sia ragionevole ipotizzare che il periodo di proroga qui disciplinato possa essere considerato di durata massima di 6 mesi. Si chiede inoltre che, nel caso in cui la stazione appaltante eserciti tale opzione di proroga del servizio, gli importi dei massimali delle garanzie del capitolato debbano intendersi riproporzionati alla durata della proroga stessa. 2) Con riferimento all’Offerta Economica, si chiede se gli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi della manodopera debbano essere indicati su base annua oppure su base biennale. 3) Ai fini di una corretta valutazione del rischio, con riferimento alla statistica sinistri pubblicata, si chiede cortesemente di riceverne un aggiornamento ad una data più recente, possibilmente al 30/09/2026. 4) Ai fini di una corretta valutazione del rischio, con riferimento alla statistica sinistri pubblicata, si chiede cortese conferma che la polizza “0031015825” si riferisca alla Polizia Locale e la polizza “0031015826” si riferisca ai Dirigenti del Comune.

Risposta :

1) Si rinvia all’art. 120, comma 11, il quale non fissa una durata massima, ma dispone che la proroga sia limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura.

2) Entrambi i valori devono essere indicati per l’intera durata del servizio, pertanto su base biennale.

3) Si rinvia alla risposta 1 del chiarimento PI521194-26.

4) Si conferma.

Chiarimento PI523131-26

Ultimo aggiornamento: 30/10/2026 12:54

Domanda : Con riferimento al seguente criterio 2 di cui all’offerta tecnica (Assistenza agli Assicurati: canale di accesso alternativo al numero verde (e-mail o portale dedicato) per supporto tecnico, stato pratiche e reportistica mensile dettagliata per broker e Amministrazione) si chiede di chiarire a quale adempimento faccia riferimento la previsione "reportistica mensile dettagliata per broker e Amministrazione".

Risposta :

La previsione relativa alla “reportistica mensile dettagliata per broker e Amministrazione” si riferisce, qualora tale servizio venga offerto, all’obbligo in capo alla Compagnia aggiudicataria, di trasmettere con cadenza mensile al Broker e all’Amministrazione un report riepilogativo delle richieste di assistenza pervenute attraverso i canali messi a disposizione degli Assicurati, consentendo di monitorare l’attività di assistenza prestata agli Assicurati.


Chiarimento PI522697-26

Ultimo aggiornamento: 30/10/2026 12:53

Domanda : 1.Con riferimento al criterio Centri medici/Centri diagnostici/Centri fisioterapici/Punti prelievo, si chiede inoltre conferma che vadano computate anche le CDC che eseguono attività diagnostica/fisioterapica/riabilitativa (ndr: come previsto in specifico passaggio) e i centri fisioterapici. e che i riscontri valgano sia per la provincia di Bologna che per il territorio nazionale. 2.Con riferimento all’art. 8 “Penali”, primo capoverso del Capitolato speciale d’oneri e schema di si chiede conferma che in ogni caso operi il tetto massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale di cui all’art. 126 del Codice appalti.

Risposta :

1 - Si rinvia all’art. 6, lett.c della sezione II del Capitolato.
2- Si conferma.

Chiarimento PI524404-26

Ultimo aggiornamento: 30/10/2026 11:25

Domanda : 1) Con riferimento alla Sezione III, art. 1 del Capitolato, si chiede di precisare come la previsione di operatività senza soluzione di continuità rispetto alle precedenti polizze si coordini con il riferimento a malattia e infortunio occorso durante la copertura, specificando il trattamento delle patologie e degli infortuni preesistenti. Si chiede inoltre di indicare i criteri di imputazione delle spese post ricovero sostenute successivamente alla scadenza della polizza in essere. 2) Con riferimento alla definizione di “Massimale” contenuta nel Capitolato, si chiede di chiarire se la possibilità di inserire il nucleo familiare in offerta tecnica sia effettivamente prevista oppure costituisca un refuso, considerato che tale estensione non è disciplinata né nella Sezione III, art. 2 “Soggetti assicurati”, né nel progetto tecnico. Qualora tale possibilità fosse confermata, si chiede di precisare in quale documento dell’offerta debba essere indicata e se il relativo premio debba essere determinato dalla Compagnia. In tale ipotesi, si chiede inoltre di confermare che la garanzia “Medicina preventiva”, di cui alla Sezione III, art. 8 del CapitolRO, resti riservata esclusivamente ai Dirigenti e ai Dipendenti appartenenti al Corpo della Polizia Locale del Comune di Bologna, senza estensione ai familiari. 3) Con riferimento alla Sezione VII del Capitolato, si chiede di chiarire come debba essere applicato il limite “500 max 50 giorni” previsto per la garanzia “Accompagnatore”, precisando il significato dell’importo indicato e l’ambito di applicazione del limite temporale. 4) Con riferimento alla Sezione VII del Capitolato, si chiede di confermare che il massimale dell’“Area Ricovero” sia pari a €50.000 per anno, unico per i ricoveri con e senza intervento chirurgico, elevato a €100.000 in caso di Grandi Interventi Chirurgici ricompresi nell’“ALLEGATO ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI”. 5) Con riferimento alla Sezione IV, art. 2 “Esclusioni dall’Assicurazione” del Capitolato, si chiede di confermare che le esclusioni di cui alle lettere c), d) e m) non pregiudichino, rispettivamente, l’operatività dei trattamenti fisioterapici effettuati da personale paramedico abilitato, delle prestazioni di medicina preventiva senza prescrizione medica e degli interventi chirurgici odontoiatrici extra ricovero, espressamente previsti dalla Sezione III, artt. 6, 8 e 10 del Capitolato. 6) Con riferimento alla Sezione I, art. 12 “Foro competente – Elezione domicilio” del Capitolato, si chiede di confermare che la competenza esclusiva del foro della sede dell’Associato riguardi le controversie tra la Compagnia e l’Associato, mentre per le controversie tra la Compagnia e l’Assicurato sia competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato. 7) Con riferimento alla Sezione I, art. 17 “Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta” del Capitolato, si chiede di confermare che il richiamo all’art. 1901 c.c. costituisca un refuso e debba intendersi riferito all’art. 1891 c.c.

Risposta :

1) La previsione di operatività della copertura senza soluzione di continuità rispetto alle precedenti polizze deve intendersi nel senso che, per i soggetti già assicurati, non rileva ai fini dell’operatività della garanzia la preesistenza della malattia o dell’infortunio rispetto alla decorrenza della nuova polizza, fermo restando quanto previsto dalle condizioni e dalle esclusioni del Capitolato.
Il riferimento alla malattia o all’infortunio occorso durante la copertura deve pertanto essere letto in coordinamento con il principio di continuità assicurativa previsto dall’art. 1 e non comporta l’esclusione delle patologie o degli infortuni preesistenti per i soggetti assicurati senza soluzione di continuità.
Con riferimento alle spese post-ricovero, ai fini dell’imputazione alla polizza rileva il ricovero cui le prestazioni risultano direttamente correlate. Pertanto, qualora il ricovero sia avvenuto durante il periodo di efficacia della polizza, le relative spese post-ricovero sono imputate alla medesima copertura, anche se sostenute successivamente alla sua scadenza, purché effettuate entro il periodo temporale previsto dalla relativa garanzia e sussistano le ulteriori condizioni previste dal Capitolato.


2) La copertura assicurativa è riservata esclusivamente ai soggetti individuati all’art. 2 “Soggetti assicurati” del Capitolato, ossia ai Dirigenti e ai dipendenti appartenenti al Corpo della Polizia Locale del Comune di Bologna.
Non è prevista la possibilità di estendere la copertura assicurativa ai rispettivi componenti del nucleo familiare.
Il riferimento al nucleo familiare contenuto nella relativa definizione del Capitolato deve pertanto intendersi quale refuso e non applicabile alla presente procedura.


3) Si precisa che l’indicazione “€ 500 max 50 giorni” riportata nella Sezione VII del Capitolato con riferimento alla garanzia “Accompagnatore” è da intendersi quale refuso.
Il limite corretto della garanzia è pari a € 50,00 al giorno per un massimo di 50 giorni.


4) Si conferma.
5) Si conferma.
6) Si conferma.
7) Si conferma.

Chiarimento PI521302-26

Ultimo aggiornamento: 30/10/2026 11:09

Domanda : 1) Estensione della copertura assicurativa al nucleo familiare Considerato che l’art. 2 – “Soggetti assicurati” del Capitolato prevede che: “La presente copertura assicurativa collettiva viene prestata senza preventiva compilazione di questionario sanitario in favore dei seguenti soggetti: •Dirigenti del Comune di Bologna; •Dipendenti appartenenti al Corpo della Polizia Locale del Comune di Bologna”, si chiede di confermare che la copertura assicurativa sia riservata esclusivamente alle categorie di soggetti sopra indicate e che, pertanto, non sia prevista la possibilità di estendere la garanzia ai rispettivi componenti del nucleo familiare. Tale richiesta di chiarimento deriva dalla definizione di “Nucleo” riportata nel Capitolato, secondo la quale, con riferimento ai massimali, “nel caso in cui venga inserito il nucleo familiare in offerta tecnica, i massimali si intendono per nucleo familiare”. Si chiede, pertanto, di chiarire se tale previsione sia da intendersi come una disposizione generale, applicabile esclusivamente qualora l’estensione al nucleo familiare sia espressamente prevista e ammessa dall’offerta tecnica, oppure se sia effettivamente contemplata la possibilità di includere i familiari dei soggetti assicurati nell’ambito della presente procedura. 2) Ambito di applicazione della copertura assicurativa Considerato che l’art. 3 – “Limiti di età” del Capitolato prevede quanto segue: “L'assicurazione può essere stipulata o rinnovata fino al raggiungimento dell’80° anno di età dell’Assicurato, cessando automaticamente alla prima scadenza annuale di polizza successiva al compimento di tale età da parte dello stesso Assicurato”, si chiede di confermare che la copertura assicurativa sia riservata esclusivamente al personale in servizio e che, pertanto, non sia prevista l’inclusione di personale cessato dal servizio, quali, ad esempio, i pensionati. 3) Con riferimento all’art. 17 – “Offerta economica”, lett. a) del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che l’importo da indicare nel Modello di Offerta economica debba essere comprensivo della quota destinata alla Cassa assistenziale individuata. In caso contrario, si chiede di precisare le modalità di determinazione dell’importo da indicare e se la suddetta quota debba essere esposta separatamente. 4) Con riferimento all’Art 18.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” del Disciplinare si chiede cortesemente di fornire il modello di Offerta Tecnica in formato word da compilare.

Risposta :

1) Si conferma che la copertura assicurativa è riservata esclusivamente ai soggetti individuati all’art. 2 “Soggetti assicurati” del Capitolato, ossia ai Dirigenti e ai dipendenti appartenenti al Corpo della Polizia Locale del Comune di Bologna.
Non è prevista la possibilità di estendere la copertura assicurativa ai rispettivi componenti del nucleo familiare.
Il riferimento al nucleo familiare contenuto nella relativa definizione del Capitolato deve pertanto intendersi quale refuso e non applicabile alla presente procedura.


2) Si conferma che la copertura assicurativa è riservata ai soggetti individuati all’art. 2 “Soggetti assicurati” del Capitolato. Il Capitolato non prevede in alcuna sua disposizione l’estensione della copertura al personale cessato dal servizio, ivi compresi i pensionati.
La previsione di cui all’art. 3 “Limiti di età” disciplina esclusivamente il limite massimo di età dell’Assicurato e non comporta né presuppone l’inclusione in copertura dei pensionati o di altro personale cessato dal servizio.


3) La quota destinata alla Cassa di Assistenza è ricompresa nei premi offerti.

4) Non è previsto alcun modello editabile.

Chiarimento PI521194-26

Ultimo aggiornamento: 30/10/2026 11:08

Domanda : 1) Con riferimento alla statistica sinistri pubblicata nel file “Luglio 2026 OV R4_COM-BOLOGNA_202606”, si richiede cortesemente la trasmissione del dettaglio sinistri aggiornato alla data più recente disponibile, comprensivo dell’evidenza dei sinistri tuttora a riserva. Si chiede inoltre che la statistica venga fornita anche con riferimento alle annualità 2023 e 2024, con evidenza, per ciascun sinistro, di quanto segue: importo liquidato, importo riservato, categoria dell’assicurato, garanzia interessata dal sinistro e network. 2) Si chiede di fornire il numero della popolazione assicurata, suddivisa tra personale di polizia locale e dirigenti con riferimento alle annualità 2023, 2024 e 2025. 3) Si richiede inoltre di confermare se le condizioni previste dal Capitolato di gara siano integralmente allineate a quelle attualmente in vigore e degli anni precedenti. In caso di differenze, si richiede cortesemente di fornire le relative Condizioni Generali di Assicurazione ovvero, in alternativa, un riepilogo delle varianti e delle modifiche introdotte rispetto alla copertura attualmente in corso.

Risposta :

1) Si comunica che la statistica sinistri pubblicata è la più aggiornata a disposizione.
Si precisa che il piano sanitario in vigore negli anni 2023 e 2024 presentava condizioni normative ed assuntive differenti rispetto a quelle dell’attuale piano, che costituisce la base di partenza per la nuova polizza oggetto di gara.
Per tale motivo, i dati dei sinistri relativi esclusivamente agli anni 2025 e 2026 (aggiornati al 30/06/2026) sono da ritenersi i soli effettivamente rappresentativi del rischio oggetto del presente affidamento e, pertanto, non si ritiene utile fornire la storicità antecedente riferita a piani non comparabili.

2) Nel 2025 risultavano n. 52 Dirigenti e il personale appartenente alla P.L. era composto da n. 515 unità.
Nel 2024 risultavano n. 53 Dirigenti e il personale appartenente alla P.L. era composto da n. 518 unità.
Nel 2023 risultavano n. 54 Dirigenti e il personale appartenente alla P.L. era composto da n. 549 unità.

3) Le informazioni richieste sono contenute nel Progetto Tecnico, cui si rinvia integralmente.

Chiarimento PI508989-26

Ultimo aggiornamento: 30/10/2026 11:07

Domanda : 1.Si chiede conferma che nell’ipotesi in cui in concorrente ricorra a un provider (ad esempio per la messa a disposizione della Centrale Operativa e della rete di strutture sanitarie convenzionata) mediante ricorso a subappalto dichiarato nella documentazione di gara, l’offerta tecnica debba essere valorizzata in virtù del predetto istituto, e non debba essere prodotto avvalimento premiale, in quanto opera il già menzionato subappalto. 2.Con riferimento al numero telefonico cui il Call Center potrà essere contattato, si chiede conferma che possa essere attivato un numero “nero”, il cui costo dipende dalla tariffa che l’assicurato ha col proprio gestore telefonico (oggi la maggior parte della popolazione adotta una tariffa telefonica flat e pertanto l’adozione di un numero telefonico “nero” non comporterebbe un aggravio di costi per la maggior parte degli assicurati). In denegata ipotesi, si chiede conferma che il numero verde sia solo per le chiamate da numero fisso, mentre non lo sia per cellulari e chiamate dall'estero. 3.Con riferimento al seguente criterio tecnico “Elenco dei convenzionamenti diretti con Centri medici/ diagnostici/fisioterapici/punti prelievo nella provincia di Bologna” si chiede conferma che debbano essere considerati studi medici, poliambulatori, Day Hospital, Day Surgery, Centri di diagnostica strumentali, laboratori di analisi. 4.Con riferimento al seguente criterio tecnico “Elenco convenzionamenti diretti con Case di Cura e Ospedali nella provincia di Bologna” si chiede conferma che debbano essere considerate case di cura e ospedali abilitati al ricovero notturno.

Risposta :

1. Si conferma.
2. Si conferma quanto previsto dall’art. 6, lett. a), della Sezione II del Capitolato Speciale di Appalto. La Centrale Operativa dovrà essere accessibile mediante numero telefonico gratuito (numero verde) sia da rete fissa sia da rete mobile.
3. Si conferma.
4. Ai fini del criterio tecnico in oggetto, devono essere considerate le Case di Cura e gli Ospedali convenzionati in forma diretta e abilitati al ricovero, intendendosi per ricovero, conformemente alla definizione riportata nel Capitolato, la permanenza con o senza pernottamento in istituto di cura autorizzato al ricovero e/o al day hospital. Pertanto concorrono al predetto conteggio anche le strutture abilitate al Day Hospital e al Day Surgery.

Chiarimento PI521295-26

Ultimo aggiornamento: 29/10/2026 11:39

Domanda : Al paragrafo 15.3, pag. 23 del Disciplinare di gara si legge “SI EVIDENZIA LA NECESSITA’DI COMPILARE LA SEZIONE C.2 DEL DGUE INSERENDO TUTTI I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 94, COMMA 3”. Il DGUE da compilare a Portale non prevede questa sezione, pertanto si chiede se sia possibile produrre una dichiarazione integrativa al DGUE in cui riportare l’elenco dei soggetti ex. art. 94 richiesto.

Risposta :

Si conferma che nel DGUE online è presente la sezione C.2, nella quale è possibile aggiungere campi al fine di inserire tutti i soggetti di cui all’art. 94 comma 3 D.Lgs. 36/2023. È comunque sempre possibile produrre dichiarazioni integrative ulteriori.


Chiarimento PI519351-26

Ultimo aggiornamento: 29/10/2026 11:37

Domanda : Relativamente alla sezione VII del Capitolato di Polizza, voce “Assistenza in Italia” viene indicato il “servizio di guardia medica permanente”, si prega di dettagliare quale sia il servizio richiesto.

Risposta :

Si precisa che per “servizio di guardia medica permanente” si intende un servizio di assistenza e supporto sanitario agli Assicurati, erogato secondo le modalità organizzative previste dalla Società.


Chiarimento PI518935-26

Ultimo aggiornamento: 27/10/2026 12:41

Domanda : QUESITO 1 Considerato che molti Medici dentisti Odontoiatri nell’esercizio della propria attività professionale si appoggiano facendo studio presso uno stesso Centro Odontoiatrico si chiede se ai fini del soddisfacimento dei requisiti sia possibile conteggiare il numero dei medici odontoiatri convenzionati. QUESITO 2 Con riguardo all’Art.8 “Penali” (sezione II del capitolato) si chiede di precisare il significato dell'espressione "per ogni inadempimento riscontrato" e, in particolare, se la penale dell'1‰ dell'importo contrattuale debba essere applicata: •una sola volta, al superamento della soglia del 10% delle pratiche non conformi; •oppure per ciascuna pratica ritenuta non conforme. Si chiede inoltre di chiarire come venga individuato e conteggiato il singolo "inadempimento riscontrato", al fine di garantire un'univoca interpretazione della clausola da parte degli operatori economici. QUESITO 3 Si chiede di confermare che l’elenco dell’art. 4 “Alta specializzazione” (sezione III del capitolato) debba considerarsi tassativo e non a mero titolo esemplificativo. QUESITO 4 Si chiede di confermare che le prestazioni di cui all’art. 6 “Trattamenti fisioterapici a seguito di malattia o infortunio” (sezione III del capitolato) siano da considerarsi soltanto come prestazioni extra ricovero. QUESITO 5 Si chiede di confermare che l’elenco dei Grandi Interventi Chirurgici debba considerarsi come tassativo e non a mero titolo esemplificativo.

Risposta :

RISPOSTA 1- Con riferimento al punto c) art. 6 Sezione II del Capitolato tecnico si precisa che la previsione contrattuale fa espresso riferimento a Centri e/o Studi odontoiatrici in quanto tali e non ai singoli odontoiatri che operano all’interno di tali strutture.


RISPOSTA 2- L’espressione “per ogni inadempimento riscontrato” deve essere interpretata nel senso di “per ogni singola pratica risultata non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto”. A titolo esemplificativo, costituisce una pratica non conforme quella gestita oltre i termini previsti dal Capitolato.

La penale trova applicazione solo qualora il numero complessivo delle pratiche non conformi superi la soglia del 10% delle pratiche gestite nell’annualità assicurativa.

Una volta superata tale soglia, la penale è applicata esclusivamente alle singole pratiche non conformi eccedenti il predetto limite del 10%, e non anche alle pratiche ricomprese entro tale soglia.

A titolo esemplificativo, in presenza di un importo contrattuale pari a € 1.000.000 e di una penale unitaria pari all’1‰ (€ 1.000), qualora nell’annualità siano state gestite 1.000 pratiche, la soglia del 10% corrisponde a 100 pratiche. Se le pratiche non conformi risultano complessivamente pari a 120, la penale sarà applicata alle sole 20 pratiche eccedenti la soglia, per un importo complessivo pari a € 20.000.


RISPOSTA 3- Si conferma

RISPOSTA 4- Si conferma

RISPOSTA 5- Si conferma

Chiarimento PI515519-26

Ultimo aggiornamento: 26/10/2026 10:48

Domanda : In relazione al REQUISITO DI ESECUZIONE: CARATTERISTICHE PROFESSIONALI E STRUTTURALI DELLA CASSA DI ASSISTENZA cfr 9.5 e in particolare in relazione a Abilitazione Contributiva e Fiscale: abilitazione legale a ricevere i flussi contributivi di welfare per conto degli assistiti ed assumere, ai soli fini della conformità fiscale ed esenzione IRPEF (art. 51 TUIR), il ruolo formale di Contraente unico del programma sanitario Si richiede il presente chiarimento: Qualora il fondo sia impossibilitato a ricevere i contributi di pertinenza degli Assistiti, si chiede se il Comune fosse disponibile a versare per conto degli stessi.

Risposta :

Si conferma che i contributi saranno versati direttamente dal Comune. Non sono previste categorie di Assistiti ad adesione volontaria per le quali il pagamento dei contributi debba essere effettuato direttamente alla Cassa di Assistenza da parte degli Assistiti stessi.

Pertanto non è previsto che la Cassa di Assistenza riceva versamenti direttamente da persone fisiche.


Chiarimento PI510814-26

Ultimo aggiornamento: 22/10/2026 10:39

Domanda : Si prega di inviare nuovamente allegato al chiarimento n.1 in formato excel o pdf.

Risposta : Si pubblica in formato PDF.

Chiarimento PI493728-26

Ultimo aggiornamento: 21/10/2026 10:14

Domanda : Chiediamo di poter acquisire lo stato di rischio aggiornato con dettaglio del dato anagrafico della popolazione da assicurare.

Risposta :

In allegato si trasmettono i file contenenti il dettaglio anagrafico della platea assicurata aggiornati rispettivamente al 14.10 per i Dirigenti ed al 20.10 per gli appartenenti al corpo di Polizia Locale. Si tenga comunque conto della caratteristica di dinamicità dei dati forniti.


Ultimo aggiornamento: 30-10-2026, 13:01