Domanda : 1) Con riferimento alla Sezione III, art. 1 del Capitolato, si chiede di precisare come la previsione di operatività senza soluzione di continuità rispetto alle precedenti polizze si coordini con il riferimento a malattia e infortunio occorso durante la copertura, specificando il trattamento delle patologie e degli infortuni preesistenti. Si chiede inoltre di indicare i criteri di imputazione delle spese post ricovero sostenute successivamente alla scadenza della polizza in essere. 2) Con riferimento alla definizione di “Massimale” contenuta nel Capitolato, si chiede di chiarire se la possibilità di inserire il nucleo familiare in offerta tecnica sia effettivamente prevista oppure costituisca un refuso, considerato che tale estensione non è disciplinata né nella Sezione III, art. 2 “Soggetti assicurati”, né nel progetto tecnico. Qualora tale possibilità fosse confermata, si chiede di precisare in quale documento dell’offerta debba essere indicata e se il relativo premio debba essere determinato dalla Compagnia. In tale ipotesi, si chiede inoltre di confermare che la garanzia “Medicina preventiva”, di cui alla Sezione III, art. 8 del CapitolRO, resti riservata esclusivamente ai Dirigenti e ai Dipendenti appartenenti al Corpo della Polizia Locale del Comune di Bologna, senza estensione ai familiari. 3) Con riferimento alla Sezione VII del Capitolato, si chiede di chiarire come debba essere applicato il limite “500 max 50 giorni” previsto per la garanzia “Accompagnatore”, precisando il significato dell’importo indicato e l’ambito di applicazione del limite temporale. 4) Con riferimento alla Sezione VII del Capitolato, si chiede di confermare che il massimale dell’“Area Ricovero” sia pari a €50.000 per anno, unico per i ricoveri con e senza intervento chirurgico, elevato a €100.000 in caso di Grandi Interventi Chirurgici ricompresi nell’“ALLEGATO ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI”. 5) Con riferimento alla Sezione IV, art. 2 “Esclusioni dall’Assicurazione” del Capitolato, si chiede di confermare che le esclusioni di cui alle lettere c), d) e m) non pregiudichino, rispettivamente, l’operatività dei trattamenti fisioterapici effettuati da personale paramedico abilitato, delle prestazioni di medicina preventiva senza prescrizione medica e degli interventi chirurgici odontoiatrici extra ricovero, espressamente previsti dalla Sezione III, artt. 6, 8 e 10 del Capitolato. 6) Con riferimento alla Sezione I, art. 12 “Foro competente – Elezione domicilio” del Capitolato, si chiede di confermare che la competenza esclusiva del foro della sede dell’Associato riguardi le controversie tra la Compagnia e l’Associato, mentre per le controversie tra la Compagnia e l’Assicurato sia competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato. 7) Con riferimento alla Sezione I, art. 17 “Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta” del Capitolato, si chiede di confermare che il richiamo all’art. 1901 c.c. costituisca un refuso e debba intendersi riferito all’art. 1891 c.c.
Risposta :
1) La previsione di operatività della copertura senza soluzione di continuità rispetto alle precedenti polizze deve intendersi nel senso che, per i soggetti già assicurati, non rileva ai fini dell’operatività della garanzia la preesistenza della malattia o dell’infortunio rispetto alla decorrenza della nuova polizza, fermo restando quanto previsto dalle condizioni e dalle esclusioni del Capitolato.
Il riferimento alla malattia o all’infortunio occorso durante la copertura deve pertanto essere letto in coordinamento con il principio di continuità assicurativa previsto dall’art. 1 e non comporta l’esclusione delle patologie o degli infortuni preesistenti per i soggetti assicurati senza soluzione di continuità.
Con riferimento alle spese post-ricovero, ai fini dell’imputazione alla polizza rileva il ricovero cui le prestazioni risultano direttamente correlate. Pertanto, qualora il ricovero sia avvenuto durante il periodo di efficacia della polizza, le relative spese post-ricovero sono imputate alla medesima copertura, anche se sostenute successivamente alla sua scadenza, purché effettuate entro il periodo temporale previsto dalla relativa garanzia e sussistano le ulteriori condizioni previste dal Capitolato.
2) La copertura assicurativa è riservata esclusivamente ai soggetti individuati all’art. 2 “Soggetti assicurati” del Capitolato, ossia ai Dirigenti e ai dipendenti appartenenti al Corpo della Polizia Locale del Comune di Bologna.
Non è prevista la possibilità di estendere la copertura assicurativa ai rispettivi componenti del nucleo familiare.
Il riferimento al nucleo familiare contenuto nella relativa definizione del Capitolato deve pertanto intendersi quale refuso e non applicabile alla presente procedura.
3) Si precisa che l’indicazione “€ 500 max 50 giorni” riportata nella Sezione VII del Capitolato con riferimento alla garanzia “Accompagnatore” è da intendersi quale refuso.
Il limite corretto della garanzia è pari a € 50,00 al giorno per un massimo di 50 giorni.
4) Si conferma.
5) Si conferma.
6) Si conferma.
7) Si conferma.